Il locatore non può trattenere la cauzione affitto casa per danni

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.10196/16, ha recentemente chiarito un aspetto della cauzione di affitto casa.
Alla scadenza del contratto di affitto, il locatore ha la facoltà di trattenere la cauzione versata dall’inquilino, solamente per compensare eventuali crediti di canoni non pagati, non a titolo di risarcimento per danni provocati all’immobile.
In un tale scenario, il padrone di casa è tenuto ad avviare una causa contro il conduttore, in modo da consentire al giudice di quantificare l’importo di tali danni.
Qualora il locatore non provveda ad avviare tale giudizio, il conduttore può esigere dunque la restituzione della cauzione.
Nel caso in cui l’ex padrone di casa non intenda restituire i soldi all’inquilino, quest’ultimo ha la facoltà di rivolgersi al giudice a farsi rilasciare un decreto ingiuntivo.

Fonte: Idealista