Deposito prezzo dal notaio, come funziona

Grazie alla legge sulla Concorrenza (n.124/2017), è stato definito il cosiddetto “deposito prezzo dal notaio” (legge n.124/2017 art. 1, co. 63 e ss.). Secondo tale norma, nel momento in cui avviene la compravendita di un’abitazione, i soldi vanno versati al notaio fino al momento della trascrizione della vendita, ovvero fino al definitivo passaggio di proprietà. Tale meccanismo non è stato accolto con favore dalla Fiaip.
Esaminiamone di seguito il funzionamento.

La normativa in particolare stabilisce che:

– il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili;
– il notaio non può lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel frattempo produce;
– il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il versamento delle tasse;
– sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;
– se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi depositati su tale conto corrente;
– in caso di decesso del notaio, tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi;
– qualora il notaio è coniugato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il coniuge;
– il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare
– le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere eventuali passività gravanti sul venditore;

La normativa ha effetto retroattivo, questo vuol dire che si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla Concorrenza.

Fonte: idealista.it