Detrazioni fiscali per l’acquisto casa ristrutturata: arriva il via libera anche con lavori effettuati da terzi

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in materia di detrazioni fiscali per l’acquisto di una casa ristrutturata, con la risposta all’interpello n. 279 del 19 luglio 2019.

Per prima cosa l’Agenzia ha sottolineato che l’articolo 16-bis, comma 3, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), dispone che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è prevista anche se viene effettuato l’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

L’articolo 16-bis definisce in particolare le condizioni per poter accedere alla detrazione, ovvero che:
l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori;
siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha specificato che il riferimento all’impresa costruttrice o ristrutturatrice, porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l’immobile oggetto di acquisto.

Tuttavia, tenuto conto della ratio normativa, si ritiene che l’espressione “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare” debba essere intesa nell’accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.

Fonte: idealista.it