Vendere una casa ereditata

Nel post odierno sintetizzeremo le regole previste dalla legge per poter vendere una casa ricevuta in eredità.
Iniziamo con il caso in cui il bene ereditato sia in comunione con più eredi. Una volta passato agli eredi, il bene appartiene di fatto a tutti, eventualmente in quote differenti. In questi casi si terrà conto dell’applicazione delle norme in materia di comunione, di cui agli artt. 1100 e ss. del codice civile.
Tipico problema, in questi casi è cosa fare del bene e come comportarsi se non si è tutti d’accordo. Con quale magioranza si può arrivare ad una decisione?
C’è magari chi sarebbe disposto a vendere subito e chi invece preferirebbe aspettare tempi migliori.
Succede che così dei beni restino invenduti per anni, deprezzandosi inevitabilmente e mettendo a dura prova la pazienza dei malcapitati comproprietari.
Putroppo se non si è d’accrodo è un problema, la vendita deve infatti essere approvata da tutti, deve cioè avvenire con il consenso unanime. A disporlo è, senza lasciare spazi a incertezze, l’art. 1108 c.c., al co.3, a proposito di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’ambito della comunione.
L’unica cosa che si può fare per ovviare al problema sarebbe quella di chiedere lo scioglimento della comunione e, dunque, la divisione. ma in tal caso è caldamente consigliato di rivolgersi ad un avvocato sin dai primi passi.
In caso di disaccordo tra i comproprietari, patti e condizioni della vendita verranno stabiliti dal giudice. Dunque non potrà ad es. certamente scegliersi l’acquirente, o il prezzo.
Oltre a quanto detto c’è anche il ricorso congiunto da parte dei comproprietari ex art.791-bis c.p.c., in seguito al quale viene affidato ad un professionista il compito di predisporre il progetto di divisione e di disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili.
Le controversie in materia di divisioni sono tra le materie per cui il D.Lgs. n. 28/2010 all’art. 5, prevede il tentativo, di mediazione civile obbligatorio, quale condizione, cioè, di procedibilità della domanda giudiziale.

Fonte: idealista.it